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Spazio Droni

La normativa dei droni in pillole: date, regole, cosa cambia

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Scheda: il Regolamento (UE) 2019/947 in una riga

Sala riunioni istituzionale vuota con banchi in legno chiaro e luce fredda dalle finestre

In una riga

Il Reg. (UE) 2019/947 è la norma che stabilisce come si vola con un drone in Europa: categorie operative, competenze del pilota, registrazione dell'operatore e zone geografiche.

Da quando

Adottato il 24 maggio 2019, applicabile dal 31 dicembre 2020 dopo il rinvio disposto con il Reg. (UE) 2020/746.

Cosa cambia

Ha cancellato la distinzione italiana tra uso ricreativo e non ricreativo: conta il rischio dell'operazione, non lo scopo del volo. Da qui discendono le tre categorie Open, Specific e Certified e le sottocategorie A1, A2 e A3. Chi vola risponde a questo testo anche quando non lo sa: i limiti di quota, le distanze dalle persone e l'obbligo di registrarsi come operatore UAS nascono tutti qui.

L'approfondimento

Due regolamenti gemelli reggono il sistema europeo dei droni, e vengono spesso confusi. Il Reg. (UE) 2019/945 è un regolamento delegato di prodotto: dice com'è fatto un drone e si rivolge ai costruttori. Il Reg. (UE) 2019/947 è un regolamento di esecuzione operativo: dice che cosa si può farci e si rivolge a operatori e piloti. La classe assegnata dal costruttore in base al primo determina la sottocategoria consentita in base al secondo.

Da dove arriva

Il presupposto è il Reg. (UE) 2018/1139, il regolamento base che ha istituito le competenze di EASA e ha portato sotto il diritto dell'Unione tutti gli aeromobili senza equipaggio, superando la vecchia soglia dei 150 chilogrammi che lasciava i mezzi leggeri alle norme nazionali. Prima di quel passaggio ogni Stato scriveva le proprie regole; dopo, la cornice è unica.

Che cosa contiene

Il testo costruisce un sistema basato sul rischio. Definisce le tre categorie operative — Open per il rischio basso, Specific per il rischio medio con dichiarazione, autorizzazione o LUC, Certified per il rischio alto — e all'interno della prima le sottocategorie A1, A2 e A3, con i rispettivi limiti di distanza dalle persone. Fissa i requisiti di competenza del pilota remoto e la validità quinquennale degli attestati. Prevede la registrazione dell'operatore UAS e il numero identificativo da apporre sul mezzo. Introduce le zone geografiche UAS, cioè la facoltà degli Stati di limitare o vietare il volo su porzioni di territorio. Contiene infine, in appendice, gli scenari standard europei.

Che cosa lascia agli Stati

Non tutto è deciso a Bruxelles. Gli Stati membri disegnano le proprie zone geografiche, possono abbassare l'età minima del pilota entro limiti prefissati, autorizzano i club di aeromodellismo ai sensi dell'articolo 16 e definiscono il regime sanzionatorio. In Italia questo spazio è occupato dal Regolamento ENAC UAS-IT, la cui edizione pubblicata sul sito dell'Autorità resta quella del 4 gennaio 2021: una nuova versione è in consultazione dal dicembre 2024, ma conviene verificare sulla pagina ENAC prima di darla per pubblicata.

Le modifiche successive

Il regolamento è stato ritoccato più volte. Il Reg. (UE) 2020/639 ha sistemato gli scenari standard e l'autoaddestramento pratico dichiarato per la sottocategoria A2; il Reg. (UE) 2020/746 ha rinviato le date di applicazione per la pandemia; il Reg. (UE) 2022/425 ha prorogato al 1° gennaio 2024 il periodo transitorio dei droni senza marcatura di classe e ha confermato la luce verde lampeggiante per il volo notturno; il Reg. (UE) 2024/1110, applicabile dal 22 febbraio 2026, ha inserito l'aeronavigabilità degli UAS con progetto certificato. Per leggere il testo in versione ordinata c'è la guida al Regolamento (UE) 2019/947; per capire come si incastra con tutto il resto, il quadro normativo completo.

La fonte

EUR-Lex — Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947

Documento consultato per questa scheda.