Scheda: droni agricoli e Legge 182/2025
In una riga
Il Decreto Semplificazioni convertito nella Legge 182/2025 ha introdotto in Italia l'autorizzazione sperimentale per i trattamenti fitosanitari con drone, superando un divieto di fatto durato anni.
Da quando
Dicembre 2025 per la norma primaria; l'operatività dipende dai decreti attuativi dei ministeri competenti.
Cosa cambia
Il punto di partenza era la direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi, che vieta in via generale l'irrorazione aerea ammettendo deroghe caso per caso: recepita in Italia, aveva reso l'irrorazione con drone di fatto impraticabile. La legge apre alla sperimentazione a condizione che le operazioni siano conformi al Piano d'Azione Nazionale, rispettino le regole ENAC per piloti e operatori UAS e impieghino personale formato e attrezzature certificate. Finché i decreti attuativi non risultano pubblicati, non si può considerare l'irrorazione con drone liberamente consentita.
L'approfondimento
È la materia in cui la distanza tra annuncio e pratica è più larga. Nel settore si parla di droni per l'irrorazione da almeno un decennio, con macchine sempre più mature; sul piano giuridico, in Italia, si è passati dal divieto sostanziale a una porta socchiusa. Non a una porta aperta.
Due piani da non sovrapporre
Il primo piano è agronomico e sanitario: riguarda i prodotti fitosanitari, la deriva delle sostanze, la protezione delle acque e degli operatori, e fa capo alla normativa europea sull'uso sostenibile dei pesticidi e al suo recepimento nazionale. Il secondo piano è aeronautico: riguarda il mezzo e l'operazione, e fa capo al regolamento europeo sui droni. I due si incontrano soltanto sul campo. Un'autorizzazione aeronautica non basta se il trattamento non è ammesso, e viceversa.
Che cosa dice la legge
La norma del dicembre 2025 ha sostituito il divieto generalizzato con un regime di autorizzazione sperimentale. Le condizioni indicate sono tre: conformità al Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, rispetto delle regole operative ENAC per piloti e operatori UAS, impiego di personale specificamente formato e di attrezzature certificate. La cornice c'è; i criteri di dettaglio, le procedure e i limiti spettano ai decreti attuativi.
Lo stato dei decreti
Attesi inizialmente per metà marzo 2026, sono slittati; le fonti disponibili li davano in pubblicazione entro fine maggio 2026, senza che la pubblicazione risulti confermata. Chi progetta un servizio di trattamento aereo dovrebbe verificare la situazione direttamente presso i ministeri competenti prima di assumere impegni con i committenti.
Il lato aeronautico
Le piattaforme per irrorazione superano ampiamente i limiti della categoria Open, per massa e per modalità di impiego. Si opera quindi in categoria Specific, con marcatura C5 o C6 sotto uno scenario standard oppure con autorizzazione operativa. EASA ha standardizzato percorsi di valutazione dedicati, tra cui un PDRA indicato come riferimento per l'irrorazione agricola, e sul fronte europeo la Commissione sta riscrivendo la direttiva del 2009 passando da deroghe caso per caso a una deroga generale con elenchi di attrezzature ammesse: la piena implementazione è prospettata tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.
La fonte
Documento consultato per questa scheda.